S T A T U T O La Gabbianella – Coordinamento Nazionale per il Sostegno a distanza
TITOLO I
Costituzione e denominazione – Sede – Principi fondamentali – Finalità ––Durata
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile della legge 11/8/1991 n°266 e del D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (di seguito chiamato CTS o Codice del Terzo Settore), una Associazione denominata LA GABBIANELLA – Coordinamento Nazionale per il Sostegno a distanza; di seguito chiamata LA GABBIANELLA.
L’Associazione continuerà ad utilizzare l’acronimo ONLUS e le disposizioni di carattere fiscale previste dal D.Lgs 4/12/1997 n°460 continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice, e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito chiamato (RUNTS), in base a quanto disposto dall’art. 104, commi 1 e 2, del CTS e dall’art.5-sexies del D.L. n. 148/2017.
L’Associazione adotterà automaticamente nel suo nome l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) una volta che si verifichino le due condizioni poste dalla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS e all’iscrizione nel RUNTS.
Art. 2 (Sede) L’Associazione ha sede legale in Roma. L’Associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie.
Art. 3 (Principi fondamentali)
LA GABBIANELLA è una Associazione di persone e di enti, comunque costituite, che operano nel campo della solidarietà a favore di bambini, famiglie o comunità nel bisogno, ovunque esse si trovino, e che considerano presupposti imprescindibili delle loro attività l’adesione ai principi della Carta dei Diritti dell’Uomo e della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e la reale applicazione degli stessi.
LA GABBIANELLA è una Associazione democratica, che non persegue scopi di lucro, neppure indiretto; aconfessionale e apartitica; che ha come
principio fondamentale il rispetto dell’autonomia, dell’identità e della specificità delle singole organizzazioni e persone che ne fanno parte.
Art. 4 (Finalità)
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare, l’Associazione ha per scopo la promozione, la tutela e lo sviluppo del sostegno a distanza comunque denominato ( adozione a distanza, affido a distanza, solidarietà a distanza, e altre ) e si struttura come organismo di coordinamento delle associazioni del settore, svolgendo, in uno spirito di servizio, opera di collegamento, di informazione e di
promozione.
Per il migliore raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione potrà stipulare accordi con organizzazioni e/o istituzioni locali, nazionali ed internazionali, partecipare a manifestazioni e fare quanto altro necessario e/o utile al fine del conseguimento dello scopo associativo.
LA GABBIANELLA e le associazioni socie riconoscono di avere in comune gli obiettivi di seguito elencati che si impegnano, con iniziative coordinate, a realizzare, promuovere e favorire:
1. gli interventi di sostegno a distanza: che nascano da esigenze reali in loco, che diano l’opportunità a chi è aiutato di acquisire capacità e autonomia,
che coinvolgano le comunità locali, che siano seguiti e verificati da un referente in loco;
2. l’educazione alla mondialità nelle forme ritenute più opportune;
3. la corretta informazione sulle reali finalità e possibilità delle iniziative di sostegno a distanza;
4. la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo nel rispetto delle identità culturali e della dignità umana delle persone interessate, in particolare responsabilizzando tutti i soggetti del mondo della comunicazione;
5. la sensibilizzazione delle istituzioni locali, nazionali e internazionali sul grave problema dell’infanzia vittima di guerre, di povertà ,di sfruttamento, di ignoranza e di ogni altra forma di oppressione, proponendosi come interlocutore e sollecitandole ad azioni concrete nei confronti dei bambini, delle famiglie e delle comunità, perché alle giovani generazioni siano garantiti i diritti e soddisfatti i bisogni primari, nel rispetto della
cultura di ciascuno;
6. lo sviluppo equo nel campo sociale, economico e politico di ogni paese nel rispetto delle diversità culturali;
7. lo scambio di esperienze, la conoscenza, il confronto, lo spirito di amicizia fra le organizzazioni, valorizzando le reciproche differenze;
8. la collaborazione in progetti simili o localmente vicini, in attività e servizi comuni o complementari, in modo da migliorare la qualità e ridurne i costi.
Art. 5 (Oggetto sociale)
Al fine del perseguimento dei suddetti obiettivi, LA GABBIANELLA esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art.5 del CTS:
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
– servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
– cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall’art.6 del CTS.
Art. 6 (Durata) La durata dell’Associazione è illimitata.
TITOLO II
Risorse economiche – Soci –Diritti dei soci – Doveri dei soci – Recesso dei soci – Esclusione dei soci – Contributi dei soci
Art. 7 (Risorse economiche) L’associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento da:
a) quote associative;
b) quote Rete Amici de La Gabbianella
c) contributi privati;
d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
e) risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall’assemblea
che approva il bilancio o rendiconto annuale;
f) contributi di organismi internazionali;
g) donazioni, lasciti testamentari;
h) rimborsi derivanti da convenzioni;
i) entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale..
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non potranno essere distribuiti tra i soci, neanche in modo indiretto, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 2, del CTS. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale o di quelle diverse, secondarie e strumentali rispetto ad esse.
Art. 8 (Soci)
Oltre ai soci fondatori possono aderire a LA GABBIANELLA, condividendone i principi e le finalità:
a) in qualità di soci le organizzazioni che possiedono i seguenti requisiti:
– operano senza fini di lucro,
– realizzano iniziative di sostegno a distanza, come specificato nell’art. 4,
– redigono un bilancio o rendiconto annuale.
– abbiano sottoscritto la Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza. e la Carta dei Criteri di Qualità.
b) in qualità di soci onorari le persone fisiche o le organizzazioni che per meriti
acquisiti sono dichiarate tali dalla Assemblea de LA GABBIANELLA e che accettano tale designazione.
Le organizzazioni partecipano a LA GABBIANELLA tramite il loro legale rappresentante o persona da questi designata e comunicata per iscritto all’Assemblea dei soci. L’ammissione all’Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salvo la facoltà di recesso.
Art. 9 (Diritti dei soci) I soci hanno tutti uguali diritti.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita e alle iniziative dell’Associazione e di fruire dei servizi che LA GABBIANELLA mette a loro disposizione. Tutti i soci, se in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell’Assemblea, hanno facoltà di partecipare con diritto di intervento all’Assemblea e di esercitare il diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell’Assemblea. I soci hanno inoltre diritto ad esaminare i libri sociali.
Art. 10 (Doveri dei soci)
Tutti i soci hanno l’obbligo di rispettare lo statuto e le deliberazioni dell’Assemblea e di farli osservare e il dovere di partecipare alla vita sociale. Le cariche sociali e le prestazioni dei Soci sono gratuite, salvo rimborsi spese a piè di lista, decisi volta per volta dal Consiglio Nazionale di Coordinamento e documentati a mezzo ricevute in regola con la normativa vigente. Le organizzazioni socie depositeranno presso la sede de LA GABBIANELLA copia dei loro atti costitutivi, statuti e annualmente copia dei loro bilanci o rendiconti.
I soci sono inoltre tenuti al versamento delle quote associative previste dall’art. 12.
Art. 11 (Recesso dei soci)
Ogni socio ha il diritto di recedere in ogni momento dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Nazionale di Coordinamento. Il recesso dopo la data dell’Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno. Non potrà in ogni caso richiedere i contributi già versati né quant’altro avesse conferito per l’attività dell’Associazione.
Art. 12 (Esclusione dei soci)
Nel caso in cui un Socio compia gravi atti che violino lo Statuto, il Regolamento o i principi ispiratori de LA GABBIANELLA, su proposta del Consiglio Nazionale di Coordinamento, verrà deferito al Collegio dei Probiviri, i quali giudicheranno secondo l’Art. 24 dello Statuto.
I soci sono esclusi se non hanno effettuato il pagamento della quota associativa.
Art. 13 (Contributi dei soci)
L’Assemblea Ordinaria dei soci delibererà, su proposta del Consiglio Nazionale di Coordinamento, sull’ammontare della quota associativa, sui
tempi e sulle modalità di ripartizione dei contributi da versare per l’anno successivo.
Art. 14 (Rete Amici de La Gabbianella)
Possono aderire alla rete Amici de La Gabbianella le organizzazioni e le persone fisiche, che rientrando nei requisiti di cui all’Art. 7, svolgono un’attività di sostegno a distanza, e possono partecipare alle Assemblee con diritto di intervento, ma non di voto. Alla rete Amici verrà richiesto un contributo di partecipazione alle spese per le informazioni ricevute dalla segreteria de La Gabbianella , che sarà di volta in volta proposto dal Consiglio Nazionale di Coordinamento e ratificato dall’Assemblea.
TITOLO III
Organi – Assemblea – Convocazione – Validità delle sedute e delle deliberazioni – Compiti delle Assemblee – Consiglio Nazionale di Coordinamento – Compiti del Consiglio Nazionale di Coordinamento – Comitati di Coordinamento Locali – Presidente – Vice Presidente Tesoriere – Organo di Controllo – Revisore Legale dei Conti – Collegio dei Probiviri
Art. 15 (Organi)
Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea;
2. il Consiglio Nazionale di Coordinamento;
3. i Comitati di Coordinamento Locale;

4. il Presidente;

5. il Vice Presidente;
6. il Tesoriere;
7. l’Organo di Controllo (eventuale);
8. il Revisore Legale dei Conti (eventuale)
9. Il Collegio dei Probiviri
Art. 16 (Assemblea)
L’Assemblea è composta dall’insieme dei soci ed è presieduta da uno di essi, eletto dalla stessa, coadiuvato da un segretario verbalizzante similmente eletto.
Ogni organizzazione facente parte de LA GABBIANELLA può essere rappresentata da un solo rappresentante che avrà diritto di voto in Assemblea.
Art. 17 (Convocazione)
L’Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.
1. – L’Assemblea ordinaria deve riunirsi almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio o del rendiconto annuale. E’ convocata dal
Presidente su delibera del Consiglio Nazionale di Coordinamento mediante avviso scritto, anche utilizzando posta elettronica, almeno 20 giorni prima
della seduta, l’avviso dovrà indicare il luogo, la data e l’ordine del giorno. Tali adempimenti dovranno essere espletati dal Consiglio Nazionale di
Coordinamento.
2. – L’assemblea è convocata in via straordinaria quando lo richiede:
a – il Consiglio Nazionale di Coordinamento,
b – almeno 1/5 dei soci,
c – il Presidente.
La convocazione in via straordinaria segue lo stesso procedimento della convocazione ordinaria.
Art. 18 (Validità delle sedute e delle deliberazioni)
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci regolarmente iscritti nel libro soci alla data di convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le delibere, salvo quelle aventi a oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione sono approvate: nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.
Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate, in prima convocazione solo se ottengano la maggioranza assoluta dei voti, in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati aventi diritto a voto deliberativo.
Art. 19 (Compiti delle Assemblee)
All’Assemblea Ordinaria spetta:
1. approvare il bilancio o il rendiconto consuntivo e preventivo e la relazione del Consiglio Nazionale di Coordinamento sulle attività svolte e da svolgere;
2. nomina e revoca i membri: del Consiglio Nazionale di Coordinamento, dopo averne deciso il numero; dell’Organo di Controllo; il Collegio dei Probiviri; il Presidente; il Vice Presidente e il Tesoriere;
3. approvare la costituzione dei Comitati di Coordinamento Locali;
4. istituire gruppi di lavoro su tematiche specifiche;
5. affidare eventuali incarichi a livello nazionale a tempo determinato;
6. approvare l’ammontare e le modalità di ripartizione dei contributi sociali e degli
eventuali contributi straordinari;
7. approvare o respingere le domande di adesione a Socio e della Rete Amici de La Gabbianella;
8. designare per meriti particolari persone e organizzazioni alla carica di soci onorari;
9. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; disporre in ogni momento
la revoca delle cariche sociali in caso di gravi violazioni dei doveri sociali. In tal caso sarà possibile, nella medesima seduta, eleggere i nuovi membri delle cariche sociali rimaste vacanti;
10. approvare un eventuale regolamento interno;
11. deliberare su qualunque argomento non di competenza degli altri organi associativi;
12. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
13. delibera sull’esclusione degli associati;
14. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
All’Assemblea Straordinaria compete:
1. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;3. deliberare su ogni questione ad essa espressamente demandata.
Art. 20 (Consiglio Nazionale di Coordinamento)
Il Consiglio Nazionale di Coordinamento cura l’amministrazione e l’attuazione degli scopi istituzionali e delle delibere assembleari.
E’ costituito da quattro a dodici membri eletti dall’Assemblea, che ne determina anche il numero, scelti fra i soci e le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati; salvaguardando, per quanto possibile la rappresentanza dei Comitati di Coordinamento Locali. Gli eletti rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il loro potere di rappresentanza è generale, fatte salve eventuali limitazioni iscritte nel RUNTS.
Fanno parte di diritto del Consiglio: il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno 1/3 dei componenti lo ritengano necessario e ne facciano richiesta.
IL Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente. I membri del Consiglio decadono per decesso, in caso di dimissioni e se non sono presenti, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive nell’arco del loro mandato. Al consigliere decaduto subentra il primo fra i non eletti.
Art. 21 (Compiti del Consiglio Nazionale di Coordinamento)
Al Consiglio Nazionale di Coordinamento spetta:
1 – amministrare il patrimonio e presentare annualmente all’Assemblea il bilancio o il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione di missione sull’andamento della gestione sociale, con menzione del carattere strumentale e secondario delle eventuali attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, ed il bilancio sociale nei casi contemplati dall’art.14 del CTS;
2- nominare i dipendenti e i prestatori di lavoro autonomo dell’Associazione fissandone il trattamento economico;
3- deliberare su tutti gli affari che interessano l’Associazione, compresa l’accettazione o meno di lasciti e donazioni, nonché acquisti, vendite permute, costruzioni, cointestazioni di mutui attivi e passivi e quanto altro è inerente alle finalità dell’Associazione a norma di legge;
4 -investire l’Assemblea delle questioni rilevanti ai fini della vita dell’Associazione
e di quelle specificamente indicate nel presente statuto;
5- curare l’attuazione delle delibere assembleari, anche con l’istituzione di gruppi di
lavoro o affidando incarichi specifici;
6- approvare, coordinare e verificare l’attività dei Comitati di Coordinamento Locale.
7- proporre la quota annuale associativa all’Assemblea per la ratifica.
8- proporre la quota annuale Rete Amici de La Gabbianella all’Assemblea per la ratifica.
Art. 22 (Comitati di Coordinamento Locale )
L’Assemblea può riconoscere la costituzione di Comitati di Coordinamento Locale che assumono la denominazione di LA GABBIANELLA
del…..(nome del territorio) purché ne facciano parte almeno per 2/3 organizzazioni o persone già socie.
IL Comitato collabora con il Consiglio Nazionale di Coordinamento per l’attuazione a livello locale degli scopi istituzionali e delle delibere assembleari.
Il Comitato può darsi obiettivi e programmi specifici, limitati al territorio di competenza, e intraprendere iniziative locali coerenti con il presente
statuto, in armonia con le scelte e le iniziative nazionali solo dopo aver informato il Consiglio Nazionale di Coordinamento e salvo parere contrario motivato del Presidente.
Il Consiglio Nazionale di Coordinamento, in accordo con il Presidente e il Tesoriere, può delegare ai Comitati di Coordinamento Locale la gestione di fondi per specifiche finalità.
Il Comitato elabora un proprio regolamento che presenta per l’approvazione all’Assemblea e che non può essere in contrasto con gli articoli del presente statuto.
Art. 23 (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere)
Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere sono eletti tra i Soci dall’Assemblea, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Presidente non può ricoprire cariche analoghe in altre organizzazioni, di cui fa parte La Gabbianella.
1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in
giudizio; ha la firma sociale e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e
del Consiglio. Convoca le Assemblee e il Consiglio Nazionale di Coordinamento e
presiede quest’ultimo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal
Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente è responsabile della redazione e della conservazione dei libri
sociali e dei verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio. Può compiere
tutte le operazioni di competenza del Presidente e del Tesoriere se da questi specificatamente delegato per iscritto.
3. il Tesoriere ha i seguenti compiti:
– predispone lo schema del progetto di bilancio o del rendiconto preventivo e
consuntivo che sottopone al Consiglio Nazionale di Coordinamento;
– è responsabile della tenuta dei libri contabili, dei registri e della contabilità
dell’Associazione e della conservazione della relativa documentazione;
In caso di assenza o di impedimento del Tesoriere le sue competenze sono attribuite al Presidente.
Spetta al Presidente o, su delega, al Tesoriere, aprire conti correnti presso banche e uffici postali, operare su di essi, incassare somme da chiunque dovute, rilasciare quietanze con esonero da responsabilità per la cassa pagatrice, provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Consiglio Nazionale di Coordinamento.
Art. 24 (Organo di Controllo)
L’Organo di Controllo è nominato obbligatoriamente dall’Assemblea quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dall’art.30 del CTS; potrà essere un organo monocratico o collegiale. I suoi membri sono eletti per un triennio, anche tra persone estranee all’Associazione e sono rieleggibili. Al loro interno i membri dell’Organo di Controllo eleggono un Presidente che ha la rappresentanza del Collegio e
lo presiede.
Spetta all’Organo di Controllo il compito di controllare l’amministrazione dell’Associazione, da esercitare nelle forme previste dalla legge, di vigilare
sull’osservanza della normativa vigente e dello statuto e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. L’Organo di Controllo può richiedere la convocazione dell’Assemblea in caso di irregolarità nella gestione sociale perché prenda gli opportuni provvedimenti.
Art. 25 (Revisore Legale dei Conti)
L’Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro qualora superi per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dall’art.31 del CTS.
Art. 26 (Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e uno supplente, eletti dall’Assemblea per un periodo di tre anni, potendo essa sceglierli in tutto o in parte anche fra persone estranee all’Associazione, e sono rieleggibili. Il Collegio elegge tra i membri effettivi il Presidente che ha la rappresentanza del Collegio e lo presiede, delibera a maggioranza ed esercita il mandato gratuitamente. Al Collegio dei Probiviri dovrà essere
sottoposta, per essere giudicata in modo inappellabile, ogni violazione dello Statuto.
Il Collegio dei Probiviri nei suddetti casi può disporre l’esclusione provvisoria degli associati, che dovrà essere ratificata in via definitiva dalla successiva Assemblea.
TITOLO IV
Bilancio – Scioglimento dell’associazione – Norme vigenti
Art. 27 (Bilancio o Rendiconto)
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Una volta l’anno il Presidente deve convocare l’Assemblea Ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo dell’anno precedente e del bilancio o del rendiconto preventivo per l’anno in corso.
A tal fine almeno 20 giorni prima di detta Assemblea i bilanci o i rendiconti, corredati da una relazione del Consiglio Nazionale di Coordinamento
sull’andamento della gestione sociale, dovranno essere depositati presso la sede sociale affinché i soci possano prenderne visione. I documenti di bilancio dovranno rendicontare separatamente le attività diverse con specifica annotazione circa il carattere secondario e strumentale delle stesse rispetto alle attività di interesse generale.
Nel caso di superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art.14, comma 1, del CTS, dovrà essere redatto, depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito internet il Bilancio Sociale de LA GABBIANELLA.
Il bilancio o il rendiconto va approvato entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 28 (Scioglimento dell’Associazione)
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria. Contestualmente possono venire nominati uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio.
I beni residuati dopo la liquidazione vengono devoluti secondo la delibera dell’Assemblea che ha deciso lo scioglimento; e comunque l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fino a quando la normativa sulle Onlus sarà applicabile. A partire dall’istituzione del RUNTS, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale..
Art. 29 (Norme vigenti)
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme in materia di Associazione contenute nel Codice Civile, nonché le altre norme di legge sul volontariato, sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (fino alla decadenza della loro normativa stabilita per legge) e sugli Enti del Terzo Settore.